COVID-19 INFORMATIVA per la prevenzione nei condomini
COVID-19
DIFFUSIONE
Prevenzione
nei condomini
SCARICO FUMI A PARETE
<DANNO DI NATURA BIOLOGICA>
<Gravi danni alla salute delle persone>
-I RISVOLTI GIURIDICI DELLO SCARICO DEI FUMI A PARETE (NON A NORMA) -
La questione dello scarico dei fumi dei generatori di calore è sempre fra le questioni che più impegnano il dibattito di settore.
Come tutti voi
saprete, dal punto di vista tecnico, è necessario che lo scarico
dei fumi avvenga a tetto e non in facciata, salvo non si ricada nelle
specifiche e limitate eccezioni previste dalla legge.
Da ultimo, il Decreto
Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ha nuovamente confermato che i fumi
prodotti dagli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013 devono essere
collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota
prevista dalla regolamentazione vigente.
Tali disposizioni,
ovviamente, si propongono di tutelare la salubrità dei luoghi e la salute dei
cittadini.
E’ infatti evidente che
biossido e ossido di azoto, biossido di carbonio e polveri sottili provochino
gravi danni alla salute delle persone, nonché un peggioramento
di rilievo delle loro condizioni di vita. Non sono difficili da immaginare
i danni cagionati da queste sostanze sul fisico delle persone, come non è
difficile pensare che, se tutti scaricassero i fumi in parete, nessuno
potrebbe più aprire la finestra con tranquillità.
Non basta. Accanto ai danni
alla salute degli individui ed alla salubrità dei
luoghi, risultano anche importanti i danni patrimoniali che
vengono cagionati ai beni altrui; si pensi, per esempio, alle macchie che si
creano nelle facciate dei palazzi, che pure sono un bene condominiale.
A fronte di tale situazione,
fermo restando che ogni caso ha le sue specificità, sembra utile analizzare
i risvolti penali e civili più importanti.
Sotto il profilo
penale, l’art. 674 c.p., “Getto pericoloso di cose”, statuisce
che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo
privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o
molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca
emissione di gas, di vaporio o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è
punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 Euro”.
In altri termini, il
Legislatore, per i casi di scarico abusivo (poiché non a norma di legge) di
fumi, ha previsto una specifica fattispecie di reato e specificamente una contravvenzione punita
alternativamente con arresto o ammenda.
Ovviamente, stante la
pericolosità delle sostanze contenute nei fumi stessi, è altresì possibile che
le persone che stanno a stretto contatto con questo genere di esalazioni
lamentino danni alla salute, tali da integrare – a seconda
della gravità – fattispecie di reato, quali lesioni colpose (art. 590 c.p.) o
omicidio colposo (art. 589 c.p.). Preme senz’altro sottolineare che la
persona offesa o danneggiata, denunciando reati di questo genere, dovrà provare
il nesso di causalità fra le esalazioni e la malattia stessa.
Non si tratta di una
casistica particolarmente frequente, ma, vista la gravità del bene giuridico
aggredito, cioè la salute, e le conseguenze di un giudizio penale, è comunque
doveroso tenere in dovuta considerazione anche queste situazioni.
Quanto al profilo
civilistico, invece, il codice civile contiene espressamente un divieto
di immissioni intollerabili, statuendo che “Il proprietario di un fondo
non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori,
gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non
superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi”.
In altre parole, l’art. 844
c.c. ammette le immissioni, ma solo allorché legittime e tollerabili.
Ovviamente, nel caso che ci compete, essendo le immissioni da fumi in parete
vietate dalle legge, queste rientrano a pieno titolo nel divieto di cui
all’art. 844 c.c..
Per fare un esempio pratico,
se un vicino di casa (indipendentemente dal contesto condominiale o meno)
lamenta immissioni dannose, potrà senz’altro esperire un’azione inibitoria,
per chiedere immediatamente la cessazione della molestia, ed un’azione di
risarcimento del danno, finalizzata puramente al ristoro economico del
nocumento patito.
Dal punto di vista
civilistico, ovviamente, il danno può essere di natura morale, patrimoniale o biologica.
Sempre ragionando a mezzo di
esempi, possiamo pensare al vicino di casa che non possa più godere del
terrazzo per via delle immissioni o che non possa aprire le finestre. Questa
situazione (fermo restando che il danneggiato dovrà provare quanto sostenuto in
giudizio), avendogli cagionato un deterioramento delle condizioni di vita, può
rivestire un danno morale.
Ed ancora. Se le immissioni
cagionano al vicino un danno alla salute o alle suppellettili (es. biancheria
stesa, piante sul terrazzo ecc), potrà essere chiesto al Giudice civile un
risarcimento per danno biologico (alla salute) e per danno patrimoniale. Anche
in questo caso, così come per il danno morale, la persona danneggiata dovrà
provare che il danno sia veramente stato cagionato dalle immissioni (nesso di
causalità).
Chiaramente, laddove le
immissioni danneggino parti comuni, come la facciata, anche il condominio potrà
agire contro il singolo condomino che ha prodotto il danno.
SCARICO FUMI A PARETE:
CHIARIMENTI "LEGALI" FONTE LINK
https://www.professionalteam.biz/normative-statali/257-i-risvolti-giuridici-dello-scarico-dei-fumi-non-a-norma.html
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