COVID-19 INFORMATIVA per la prevenzione nei condomini

 

COVID-19

                   DIFFUSIONE

Prevenzione nei condomini

                      SCARICO FUMI A PARETE  

<DANNO DI NATURA BIOLOGICA>

<Gravi danni alla salute delle persone>               

-I RISVOLTI GIURIDICI DELLO SCARICO DEI FUMI A PARETE (NON A NORMA) -        

La questione dello scarico dei fumi dei generatori di calore è sempre fra le questioni che più impegnano il dibattito di settore.

Come tutti voi saprete, dal punto di vista tecnico, è necessario che lo scarico dei fumi avvenga a tetto e non in facciata, salvo non si ricada nelle specifiche e limitate eccezioni previste dalla legge.

Da ultimo, il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ha nuovamente confermato che i fumi prodotti dagli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prevista dalla regolamentazione vigente.

Tali disposizioni, ovviamente, si propongono di tutelare la salubrità dei luoghi e la salute dei cittadini.

E’ infatti evidente che biossido e ossido di azoto, biossido di carbonio e polveri sottili provochino gravi danni alla salute delle persone, nonché un peggioramento di rilievo delle loro condizioni di vita. Non sono difficili da immaginare i danni cagionati da queste sostanze sul fisico delle persone, come non è difficile pensare che, se tutti scaricassero i  fumi in parete, nessuno potrebbe più aprire la finestra con tranquillità.

Non basta. Accanto ai danni alla salute degli individui ed alla salubrità dei luoghi, risultano anche importanti i danni patrimoniali che vengono cagionati ai beni altrui; si pensi, per esempio, alle macchie che si creano nelle facciate dei palazzi, che pure sono un bene condominiale.

A fronte di tale situazione, fermo restando che ogni caso ha le sue specificità, sembra utile analizzare i risvolti penali e civili più importanti.

Sotto il profilo penale, l’art. 674 c.p., “Getto pericoloso di cose”, statuisce che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vaporio o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 Euro”.

In altri termini, il Legislatore, per i casi di scarico abusivo (poiché non a norma di legge) di fumi, ha previsto una specifica fattispecie di reato e specificamente una contravvenzione punita alternativamente con arresto o ammenda.

Ovviamente, stante la pericolosità delle sostanze contenute nei fumi stessi, è altresì possibile che le persone che stanno a stretto contatto con questo genere di esalazioni lamentino danni alla salute, tali da integrare – a seconda della gravità – fattispecie di reato, quali lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.). Preme senz’altro sottolineare che la persona offesa o danneggiata, denunciando reati di questo genere, dovrà provare il nesso di causalità fra le esalazioni e la malattia stessa.

Non si tratta di una casistica particolarmente frequente, ma, vista la gravità del bene giuridico aggredito, cioè la salute, e le conseguenze di un giudizio penale, è comunque doveroso tenere in dovuta considerazione anche queste situazioni.

Quanto al profilo civilistico, invece, il codice civile contiene espressamente un divieto di immissioni intollerabili, statuendo che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.

In altre parole, l’art. 844 c.c. ammette le immissioni, ma solo allorché legittime e tollerabili. Ovviamente, nel caso che ci compete, essendo le immissioni da fumi in parete vietate dalle legge, queste rientrano a pieno titolo nel divieto di cui all’art. 844 c.c..

Per fare un esempio pratico, se un vicino di casa (indipendentemente dal contesto condominiale o meno) lamenta immissioni dannose, potrà senz’altro esperire un’azione inibitoria, per chiedere immediatamente la cessazione della molestia, ed un’azione di risarcimento del danno, finalizzata puramente al ristoro economico del nocumento patito.

Dal punto di vista civilistico, ovviamente, il danno può essere di natura moralepatrimoniale biologica.

Sempre ragionando a mezzo di esempi, possiamo pensare al vicino di casa che non possa più godere del terrazzo per via delle immissioni o che non possa aprire le finestre. Questa situazione (fermo restando che il danneggiato dovrà provare quanto sostenuto in giudizio), avendogli cagionato un deterioramento delle condizioni di vita, può rivestire un danno morale.

Ed ancora. Se le immissioni cagionano al vicino un danno alla salute o alle suppellettili (es. biancheria stesa, piante sul terrazzo ecc), potrà essere chiesto al Giudice civile un risarcimento per danno biologico (alla salute) e per danno patrimoniale. Anche in questo caso, così come per il danno morale, la persona danneggiata dovrà provare che il danno sia veramente stato cagionato dalle immissioni (nesso di causalità).

Chiaramente, laddove le immissioni danneggino parti comuni, come la facciata, anche il condominio potrà agire contro il singolo condomino che ha prodotto il danno.

SCARICO FUMI A PARETE: CHIARIMENTI "LEGALI" FONTE LINK

https://www.professionalteam.biz/normative-statali/257-i-risvolti-giuridici-dello-scarico-dei-fumi-non-a-norma.html

Commenti

Post popolari in questo blog

Anniversario della morte Manfredo Pareto Swift, il ricordo